Il chancelier federal po pretender infurmaziuns dals departaments per ademplir sias incumbensas.
40 Integrà tras la cifra I da la LF dals 28 da sett. 2012, en vigur dapi il 1. da schan. 2014 (AS 2013 4549; BBl 2002 2095, 2010 7811).
Per adempiere i suoi compiti, il cancelliere della Confederazione può esigere che i dipartimenti gli forniscano informazioni.
40 Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4549; FF 2002 1895, 2010 6895).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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