172.010 Lescha dals 21 da mars 1997 davart l'organisaziun da la regenza e da l'administraziun (LORA)

172.010 Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA)

Art. 33a Dretg da survegnir infurmaziuns

Il chancelier federal po pretender infurmaziuns dals departaments per ademplir sias incumbensas.

40 Integrà tras la cifra I da la LF dals 28 da sett. 2012, en vigur dapi il 1. da schan. 2014 (AS 2013 4549; BBl 2002 2095, 2010 7811).

Art. 33a Diritto all’informazione

Per adempiere i suoi compiti, il cancelliere della Confederazione può esigere che i dipartimenti gli forniscano informazioni.

40 Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4549; FF 2002 1895, 2010 6895).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.