(art. 21 lit. a LTrans)
La gestiun dals documents uffizials, particularmain lur registraziun, sa drizza tenor l’artitgel 22 da l’Ordinaziun dals 25 da november 199811 davart l’organisaziun da la regenza e da l’administraziun sco er tenor las disposiziuns ch’il departament cumpetent ha decretà applitgond la legislaziun davart l’archivaziun.
(art. 21 lett. a LTras)
La gestione dei documenti ufficiali, e in particolare la loro registrazione, è retta dall’articolo 22 dell’ordinanza del 25 novembre 199811 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione e dalle disposizioni emanate dal Dipartimento competente in applicazione della legislazione sull’archiviazione.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.