(art. 17 al. 3 LTrans)
1 La tariffa da taxas è fixada en l’agiunta 1.
2 Sch’ils custs previs surpassan 100 francs, infurmescha l’autoritad il petent davart l’import previs da la taxa. Sch’il petent na conferma betg entaifer 10 dis la dumonda d’access, vegn quella considerada sco retratga. L’autoritad renviescha il petent a quest fatg.
(art. 17 cpv. 3 LTras)
1 La tariffa degli emolumenti è fissata nell’allegato 1.
2 Se i costi previsti superano i 100 franchi, l’autorità informa il richiedente dell’importo previsto dell’emolumento. Se il richiedente non conferma entro 10 giorni la domanda di accesso, quest’ultima è considerata ritirata. L’autorità rammenta al richiedente le conseguenze del non rispetto del termine impartito.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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