1 En il rom da la procedura da mediaziun ha l’incumbensà er access als documents uffizials ch’èn suttamess a l’obligaziun da tegnair secret.
2 L’incumbensà e ses secretariat èn suttamess al secret d’uffizi en la medema dimensiun sco las autoritads, da las qualas els consulteschan ils documents uffizials u survegnan infurmaziuns.
1 Nell’ambito della procedura di mediazione, l’Incaricato ha anche accesso ai documenti ufficiali soggetti al segreto d’ufficio.
2 L’Incaricato e il suo segretariato sottostanno al segreto d’ufficio nella stessa misura delle autorità di cui consultano i documenti ufficiali o da cui ottengono informazioni.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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