1 L’incumbensà evaluescha l’applicaziun, l’efficacitad ed en spezial ils custs che vegnan chaschunads da l’execuziun da questa lescha e fa regularmain in rapport per mauns dal Cussegl federal.
2 In emprim rapport davart ils custs che resultan da l’execuziun da questa lescha sto vegnir suttamess al Cussegl federal entaifer 3 onns suenter l’entrada en vigur da questa lescha.
3 Ils rapports da l’incumbensà vegnan publitgads.
1 L’Incaricato valuta l’applicazione, gli effetti e, in particolare, i costi provocati dall’esecuzione della presente legge e redige periodicamente un rapporto all’attenzione del Consiglio federale.
2 Un primo rapporto sui costi provocati dall’esecuzione della presente legge è sottoposto al Consiglio federale entro tre anni dall’entrata in vigore della legge.
3 I rapporti dell’Incaricato sono pubblicati.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.