1 La dumonda d’access als documents uffizials sto vegnir drizzada a l’autoritad che ha fatg il document u che l’ha survegnì sco adressata principala da terzas persunas che na suttastattan betg a questa lescha.
2 Il Cussegl federal po prevair ina procedura speziala per l’access als documents uffizials da las represchentanzas svizras a l’exteriur e da las missiuns tar organisaziuns internaziunalas.
3 La dumonda sto esser formulada en moda suffizientamain clera.
4 Il Cussegl federal regla ils detagls da la procedura:
1 La domanda di accesso ai documenti ufficiali deve essere indirizzata all’autorità che ha stilato il documento o lo ha ricevuto, quale destinataria principale, da terzi non soggetti alla presente legge.
2 Il Consiglio federale può prevedere una procedura particolare per l’accesso a documenti ufficiali delle rappresentanze svizzere all’estero e delle missioni presso organizzazioni internazionali.
3 La domanda deve essere formulata con sufficiente precisione.
4 Il Consiglio federale disciplina le modalità della procedura:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.