152.3 Lescha federala dals 17 da december 2004 davart il princip da la transparenza da l'administraziun (Lescha da transparenza, LTrans)

152.3 Legge federale del 17 dicembre 2004 sul principio di trasparenza dell'amministrazione (Legge sulla trasparenza, LTras)

Art. 11 Dretg da consultaziun

1 Sche la dumonda d’access concerna documents uffizials che cuntegnan datas da persunas e sche l’autoritad prevesa da conceder l’access, consultescha ella la persuna pertutgada e la dat l’occasiun da prender posiziun entaifer 10 dis.

2 L’autoritad infurmescha la persuna consultada davart sia posiziun pertutgant la dumonda d’access.

Art. 11 Diritto di essere consultati

1 Se la domanda di accesso concerne documenti ufficiali che contengono dati personali, l’autorità, qualora preveda di accordare l’accesso, consulta la persona interessata e le dà la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro dieci giorni.

2 L’autorità informa la persona consultata della sua presa di posizione sulla domanda di accesso.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.