1 Sche la dumonda d’access concerna documents uffizials che cuntegnan datas da persunas e sche l’autoritad prevesa da conceder l’access, consultescha ella la persuna pertutgada e la dat l’occasiun da prender posiziun entaifer 10 dis.
2 L’autoritad infurmescha la persuna consultada davart sia posiziun pertutgant la dumonda d’access.
1 Se la domanda di accesso concerne documenti ufficiali che contengono dati personali, l’autorità, qualora preveda di accordare l’accesso, consulta la persona interessata e le dà la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro dieci giorni.
2 L’autorità informa la persona consultata della sua presa di posizione sulla domanda di accesso.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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