1 Ils documents uffizials che cuntegnan datas da persunas ston, sche pussaivel, vegnir anonimisads avant che vegnir consultads.
2 Sche las dumondas d’access concernan documents uffizials che na pon betg vegnir anonimisads, vegn applitgà l’artitgel 19 da la Lescha federala davart la protecziun da datas6. La procedura d’access sa drizza tenor la lescha qua avant maun.
1 I documenti ufficiali che contengono dati personali devono, se possibile, essere resi anonimi prima di essere consultati.
2 Se la domanda di accesso concerne documenti ufficiali che non possono essere resi anonimi, si applica l’articolo 19 LPD6. La procedura di accesso è retta dalla presente legge.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.