1 Ils chantuns procuran che uffants e giuvenils impedids survegnian ina scolaziun da basa adattada a lur basegns spezials.
2 Ils chantuns promovan l’integraziun d’uffants e da giuvenils impedids en la scola regulara cun furmas da scolaziun correspundentas, uschenavant che quai è pussaivel e serva al bainstar da l’uffant u dal giuvenil impedì.
3 Els procuran en spezial che uffants e giuvenils cun difficultads da percepziun u d’articulaziun e las persunas che han ina relaziun spezialmain stretga cun els possian emprender ina tecnica da communicaziun ch’è adattada a questas difficultads.
1 I Cantoni provvedono affinché i fanciulli e gli adolescenti disabili possano beneficiare di una scolarizzazione di base adeguata alle loro esigenze specifiche.
2 I Cantoni promuovono l’integrazione dei fanciulli e degli adolescenti disabili nelle scuole regolari mediante forme di scolarizzazione adeguate, nel limite del possibile e per il bene dei fanciulli e degli adolescenti disabili.
3 Rendono segnatamente possibile ai fanciulli e agli adolescenti che hanno difficoltà di percezione o di articolazione, e alle persone loro particolarmente vicine, l’apprendimento di una tecnica di comunicazione adeguata alla disabilità.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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