143.1 Lescha federala dals 22 da zercladur 2001 davart ils documents d'identitad da las burgaisas e dals burgais svizzers (Lescha davart ils documents d'identitad, LDI)

143.1 Legge federale del 22 giugno 2001 sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri (Legge sui documenti d'identità, LDI)

Art. 14 Scumond da manar bancas da datas parallelas

Igl è scumandà da manar bancas da datas parallelas, cun excepziun da l’archivaziun limitada areguard il temp dals formulars da dumonda tras l’autoritad emettenta.

Art. 14 Divieto di gestire banche dati parallele

È vietata la gestione di banche dati parallele, tranne la conservazione limitata nel tempo da parte dell’autorità di rilascio dei moduli della domanda.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.