Igl è scumandà da manar bancas da datas parallelas, cun excepziun da l’archivaziun limitada areguard il temp dals formulars da dumonda tras l’autoritad emettenta.
È vietata la gestione di banche dati parallele, tranne la conservazione limitata nel tempo da parte dell’autorità di rilascio dei moduli della domanda.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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