1 L’autoritad da decisiun annunzia a l’autoritad emettent cumpetenta:
2 L’autoritad emettenta endatescha las datas en il sistem d’infurmaziun da la Confederaziun.
42 Versiun tenor l’art. 2 cifra 1 dal COF dals 13 da zer. 2008 davart l’approvaziun e la realisaziun dal barat da notas tranter la Svizra e la CE davart ils passaports ed ils documents da viadi biometrics, en vigur dapi il 1. da mars 2010 (AS 2009 5521; BBl 2007 5159).
1 L’autorità di decisione notifica alla competente autorità di rilascio i dati seguenti:
2 L’autorità di rilascio inserisce i dati nel sistema d’informazione della Confederazione.
40 Nuovo testo giusta l’art. 2 n. 1 del DF del 13 giu. 2008 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del regolamento (CE) n. 2252/2004 sui passaporti e i documenti di viaggio biometrici, in vigore dal 1° mar. 2010 (RU 2009 5521; FF 2007 4731).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.