1 Per garantir l’execuziun da la spedida u da l’expulsiun po l’autoritad chantunala cumpetenta arrestar ina persuna, sche:
2 L’arrest dastga durar maximalmain 60 dis.
3 Las mesiras ch’èn necessarias per exequir la spedida u l’expulsiun ston vegnir prendidas immediatamain.
1 La competente autorità cantonale può incarcerare lo straniero, allo scopo di garantire l’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione, se:
2 La carcerazione può durare 60 giorni al massimo.
3 I passi necessari per l’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione sono intrapresi senza indugio.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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