1 Persunas estras pon mo vegnir admessas per furnir in servetsch transcunfinal temporar, sche lur activitad correspunda a l’interess da l’economia generala.
2 Las premissas dals artitgels 20, 22 e 23 valan tenor il senn.
1 Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per prestare servizi transfrontalieri temporanei unicamente se la sua attività è nell’interesse dell’economia svizzera.
2 Si applicano per analogia le condizioni di cui agli articoli 20, 22 e 23.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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