142.20 Lescha federala dals 16 da december 2005 davart las persunas estras (LEst)

142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)

Art. 25 Admissiun da cunfinaris

1 Persunas estras pon mo vegnir admessas per pratitgar in’activitad da gudogn sco cunfinaris, sche:

a.
ellas han in dretg da dimora durabel en in stadi vischin ed han lur lieu da domicil dapi almain 6 mais en la zona da cunfin vischina; e
b.
ellas han in’activitad da gudogn entaifer la zona da cunfin svizra.

2 Ils artitgels 20, 23 e 24 n’èn betg applitgabels.

Art. 25 Ammissione di frontalieri

1 Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per esercitare un’attività lucrativa come frontaliero unicamente se:

a.
fruisce di un diritto di soggiorno duraturo in uno Stato limitrofo e il suo luogo di residenza si trova da almeno sei mesi nella vicina zona di frontiera; e
b.
lavora in Svizzera entro la zona di frontiera.

2 Gli articoli 20, 23 e 24 non sono applicabili.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.