1 Persunas estras pon mo vegnir admessas per pratitgar in’activitad da gudogn sco cunfinaris, sche:
2 Ils artitgels 20, 23 e 24 n’èn betg applitgabels.
1 Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per esercitare un’attività lucrativa come frontaliero unicamente se:
2 Gli articoli 20, 23 e 24 non sono applicabili.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.