142.20 Lescha federala dals 16 da december 2005 davart las persunas estras (LEst)

142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)

Art. 24 Abitaziun

Persunas estras pon mo vegnir admessas per pratitgar in’activitad da gudogn, sch’ellas disponan d’ina abitaziun che correspunda als basegns.

Art. 24 Abitazione

Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per esercitare un’attività lucrativa unicamente se dispone di un’abitazione conforme ai suoi bisogni.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.