1 Persunas estras pon survegnir l’admissiun da pratitgar in’activitad da gudogn sco persunas d’assistenza u d’instrucziun religiusas ubain sco persunas che instrueschan la lingua e la cultura da la patria, sch’ellas adempleschan, ultra da las premissas tenor ils artitgels 18–24, las suandantas cundiziuns:
2 Per conceder permissiuns da dimora curta pon las autoritads cumpetentas divergiar da la premissa tenor l’alinea 1 litera b.
33 Integrà tras la cifra I da la LF dals 16 da dec. 2016 (integraziun), en vigur dapi il 1. da schan. 2019 (AS 2017 6521, 2018 3171; BBl 2013 2397, 2016 2821).
1 Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per esercitare un’attività lucrativa come consulente o insegnante religioso oppure come insegnante di lingua e cultura del Paese d’origine se, oltre ad adempiere le condizioni di cui agli articoli 18–24:
2 Per il rilascio di permessi di soggiorno di breve durata, le autorità competenti possono derogare alla condizione di cui al capoverso 1 lettera b.
34 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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