Per exequir spedidas u expulsiuns en il stadi d’origin u da derivanza po l’autoritad ch’è cumpetenta per organisar la partenza da la Svizra communitgar las suandantas datas ad autoritads estras, dentant mo, sche la persuna estra u ses confamigliars na vegnan betg periclitads tras quai:
In vista dell’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione verso lo Stato d’origine o di provenienza, l’autorità incaricata dell’organizzazione della partenza può comunicare alle autorità estere i dati qui appresso unicamente se ciò non metta in pericolo lo straniero o i suoi congiunti:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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