1 Per realisar las cunvegnas da readmissiun e da transit ch’èn menziunadas en l’artitgel 100 pon il SEM e las autoritads chantunalas cumpetentas communitgar las datas da persunas necessarias er a stadis che n’han betg ina protecziun da datas ch’è equivalenta a la protecziun da datas svizra.
2 Per readmetter ses agens burgais pon vegnir communitgadas las suandantas datas ad in auter stadi contrahent:
3 En vista al transit da persunas d’ulteriurs stadis pon vegnir communitgadas las suandantas datas a l’auter stadi contrahent:
4 La cunvegna da readmissiun u da transit sto menziunar l’intent da l’utilisaziun da las datas, eventualas mesiras da segirezza sco er las autoritads cumpetentas.
1 Per l’esecuzione degli accordi di riammissione e di transito di cui all’articolo 100, la SEM e le autorità cantonali competenti possono trasmettere i dati personali necessari anche a Stati che non dispongono di una protezione dei dati equivalente a quella svizzera.
2 Ai fini della riammissione dei suoi propri cittadini, possono essere comunicati all’altro Stato contraente i dati seguenti:
3 Ai fini del transito di cittadini di Stati terzi, possono essere comunicati all’altro Stato contraente i dati seguenti:
4 L’accordo di riammissione o di transito deve menzionare lo scopo per cui questi dati possono essere utilizzati, eventuali provvedimenti di sicurezza e le autorità competenti.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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