1 Per ademplir lur incumbensas, cunzunt per cumbatter acts chastiabels tenor questa lescha, pon il SEM e las autoritads chantunalas cumpetentas communitgar datas da persunas estras a las autoritads estras che han incumbensas correspundentas, sche questas autoritads garanteschan ina protecziun da datas ch’è equivalenta a la protecziun da datas svizra.
2 Las suandantas datas da persunas pon vegnir communitgadas:
1 Per l’adempimento dei loro compiti, segnatamente per la lotta contro i reati secondo la presente legge, la SEM e le competenti autorità cantonali possono comunicare dati personali relativi a stranieri alle autorità estere e alle organizzazioni internazionali incaricate di compiti corrispondenti, a condizione che queste garantiscano una protezione dei dati equivalente a quella svizzera.
2 Possono essere comunicati i dati personali seguenti:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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