1 Las suandantas autoritads pon endatar ed elavurar online datas en il EES a norma da l’Ordinaziun (UE) 2017/2226345:
2 Las suandantas autoritads han il dretg da consultar online las datas dal EES:
3 Las autoritads tenor l’alinea 2 pon consultar online las datas che vegnan furnidas dal sistem da calculaziun automatisà tenor l’artitgel 11 da l’Ordinaziun (UE) 2017/2226.
4 Las suandantas autoritads pon dumandar il post d’access central tenor l’alinea 5 da survegnir datas dal EES per prevegnir, per scuvrir u per eruir malfatgs terroristics u auters grevs malfatgs:
5 La centrala operativa dal fedpol è il post d’access central tenor l’artitgel 29 alinea 3 da l’Ordinaziun (UE) 2017/2226.
344 Integrà tras l’agiunta dal COF dals 21 da zer. 2019 (surpigliada da las basas giuridicas per installar e per utilisar il sistem d’entrada e da sortida [EES], ordinaziuns [UE] 2017/2226 e 2017/2225), en vigur dapi il 1. da matg 2022 (AS 2021 732; BBl 2019 175).
345 Guardar annotaziun da l’art. 103b al. 1.
1 Le autorità seguenti possono inserire e trattare online i dati nell’EES conformemente al regolamento (UE) 2017/2226351:
2 Le autorità seguenti hanno accesso online ai dati dell’EES:
3 Le autorità di cui al capoverso 2 hanno accesso online ai dati forniti dal calcolatore automatico di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) 2017/2226.
4 Le autorità seguenti possono chiedere dati dell’EES al punto di accesso centrale di cui al capoverso 6, a fini di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi:352
5 Se i dati comunicati in seguito a una richiesta di cui al capoverso 4 sono trattati dal SIC, si applica la legge del 28 settembre 2018353 sulla protezione dei dati in ambito Schengen.354
6 La Centrale operativa di fedpol costituisce il punto di accesso centrale ai sensi dell’articolo 29 paragrafo 3 del regolamento (UE) 2017/2226.355
350 Introdotto dall’all. del DF del 21 giu. 2019 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali per l’istituzione e l’uso del sistema di ingressi e uscite (EES) (regolamenti [UE] 2017/2226 e 2017/2225), in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2021 732; FF 2019 171).
351 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 103b cpv. 1.
352 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2020 (Assoggettamento del Servizio delle attività informative della Confederazione alla legge sulla protezione dei dati in ambito Schengen), in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 147; FF 2020 2577).
354 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2020 (Assoggettamento del Servizio delle attività informative della Confederazione alla legge sulla protezione dei dati in ambito Schengen), in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 147; FF 2020 2577).
355 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2020 (Assoggettamento del Servizio delle attività informative della Confederazione alla legge sulla protezione dei dati in ambito Schengen), in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 147; FF 2020 2577).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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