1 Ils fatgs monetars suttastattan a la Confederaziun; ella suletta ha il dretg d’emetter munaida e bancnotas.
2 La Banca naziunala svizra fa sco banca centrala independenta ina politica monetara che serva als interess generals dal pajais; ella vegn administrada cun la cooperaziun e sut la surveglianza da la Confederaziun.
3 La Banca naziunala svizra furma ord ses retgavs reservas monetaras suffizientas; ina part da questas reservas vegn fatga cun aur.
4 Il retgav net da la Banca naziunala svizra va per almain dus terzs als chantuns.
1 Il settore monetario compete alla Confederazione; essa soltanto ha il diritto di battere moneta e di emettere banconote.
2 La Banca nazionale svizzera, in quanto banca centrale indipendente, conduce una politica monetaria nell’interesse generale del Paese; è amministrata con la collaborazione e sotto la vigilanza della Confederazione.
3 La Banca nazionale costituisce sufficienti riserve monetarie attingendo ai suoi proventi; parte di tali riserve è costituita in oro.
4 L’utile netto della Banca nazionale spetta per almeno due terzi ai Cantoni.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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