1 La Confederaziun decretescha prescripziuns davart las bancas e la bursa; latiers tegna ella quint da l’incumbensa e da la situaziun speziala da las bancas chantunalas.
2 Ella po decretar prescripziuns davart prestaziuns da servetsch finanzialas sin auters secturs.
3 Ella decretescha prescripziuns davart las assicuranzas privatas.
1 La Confederazione emana prescrizioni sulle banche e sulle borse; in tale ambito, tiene conto del ruolo particolare e dello statuto delle banche cantonali.
2 Può emanare prescrizioni sui servizi finanziari in altri settori.
3 Emana prescrizioni sul settore delle assicurazioni private.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.