101 Constituziun federala da la Confederaziun svizra dals 18 d'avrigl 1999

101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999

Art. 98 Bancas ed assicuranzas

1 La Confederaziun decretescha prescripziuns davart las bancas e la bursa; latiers tegna ella quint da l’incumbensa e da la situaziun speziala da las bancas chantunalas.

2 Ella po decretar prescripziuns davart prestaziuns da servetsch finanzialas sin auters secturs.

3 Ella decretescha prescripziuns davart las assicuranzas privatas.

Art. 98 Banche e assicurazioni

1 La Confederazione emana prescrizioni sulle banche e sulle borse; in tale ambito, tiene conto del ruolo particolare e dello statuto delle banche cantonali.

2 Può emanare prescrizioni sui servizi finanziari in altri settori.

3 Emana prescrizioni sul settore delle assicurazioni private.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.