1 Mintga chantun sa procura ina constituziun democratica. Quella dovra il consentiment dal pievel e sto vegnir revedida, sch’ina maioritad da las votantas e dals votants pretenda quai.
2 Las constituziuns chantunalas dovran l’approvaziun da la Confederaziun. Quella dat la garanzia, sch’ellas n’èn betg cuntrarias al dretg federal.
1 Ogni Cantone si dà una costituzione democratica. La costituzione cantonale richiede l’approvazione del Popolo e deve poter essere riveduta qualora la maggioranza del Popolo lo richieda.
2 Le costituzioni cantonali devono ottenere la garanzia federale. La Confederazione conferisce tale garanzia se la costituzione cantonale non contraddice al diritto federale.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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