101 Constituziun federala da la Confederaziun svizra dals 18 d'avrigl 1999

101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999

Art. 51 Constituziuns chantunalas

1 Mintga chantun sa procura ina constituziun democratica. Quella dovra il consentiment dal pievel e sto vegnir revedida, sch’ina maioritad da las votantas e dals votants pretenda quai.

2 Las constituziuns chantunalas dovran l’approvaziun da la Confederaziun. Quella dat la garanzia, sch’ellas n’èn betg cuntrarias al dretg federal.

Art. 51 Costituzioni cantonali

1 Ogni Cantone si dà una costituzione democratica. La costituzione cantonale richiede l’approvazione del Popolo e deve poter essere riveduta qualora la maggioranza del Popolo lo richieda.

2 Le costituzioni cantonali devono ottenere la garanzia federale. La Confederazione conferisce tale garanzia se la costituzione cantonale non contraddice al diritto federale.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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