1 L’autonomia da las vischnancas è garantida en il rom dal dretg chantunal.
2 La Confederaziun resguarda en sias acziuns ils effects pussaivels sin las vischnancas.
3 Ella resguarda latiers la situaziun particulara da las citads e da las aglomeraziuns sco er da las regiuns muntagnardas.
1 L’autonomia comunale è garantita nella misura prevista dal diritto cantonale.
2 Nell’ambito del suo agire, la Confederazione tiene conto delle possibili conseguenze per i Comuni.
3 La Confederazione prende in considerazione la particolare situazione delle città, degli agglomerati e delle regioni di montagna.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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