101 Constituziun federala da la Confederaziun svizra dals 18 d'avrigl 1999

101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999

Art. 50

1 L’autonomia da las vischnancas è garantida en il rom dal dretg chantunal.

2 La Confederaziun resguarda en sias acziuns ils effects pussaivels sin las vischnancas.

3 Ella resguarda latiers la situaziun particulara da las citads e da las aglomeraziuns sco er da las regiuns muntagnardas.

Art. 50

1 L’autonomia comunale è garantita nella misura prevista dal diritto cantonale.

2 Nell’ambito del suo agire, la Confederazione tiene conto delle possibili conseguenze per i Comuni.

3 La Confederazione prende in considerazione la particolare situazione delle città, degli agglomerati e delle regioni di montagna.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.