1 La Confederaziun protegia l’urden constituziunal dals chantuns.
2 Ella intervegn, sche l’urden en in chantun è disturbà u smanatschà e sch’il chantun pertutgà na po betg proteger sez ses urden e n’er betg cun l’agid d’auters chantuns.
1 La Confederazione tutela l’ordine costituzionale dei Cantoni.
2 La Confederazione interviene se l’ordine interno di un Cantone è turbato o minacciato e il Cantone interessato non è in grado di provvedervi da sé o con l’aiuto di altri Cantoni.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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