1 La Confederaziun ed ils chantuns sustegnan in l’auter tar l’adempliment da lur incumbensas ed els collavuran ensemen.
2 Els concedan in a l’auter respect ed assistenza. Els prestan in a l’auter assistenza administrativa e giudiziala.
3 Dispitas tranter ils chantuns u tranter chantuns e la Confederaziun vegnan sche pussaivel regladas tras tractativas u mediaziuns.
1 La Confederazione e i Cantoni collaborano e si aiutano reciprocamente nell’adempimento dei loro compiti.
2 Si devono rispetto e sostegno. Si prestano assistenza amministrativa e giudiziaria.
3 Le controversie tra i Cantoni o tra i Comuni10 e la Confederazione vanno composte per quanto possibile con il negoziato e la mediazione.
10 Nel testo francese «cantons» e nel testo tedesco «Kantonen».
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.