101 Constituziun federala da la Confederaziun svizra dals 18 d'avrigl 1999

101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999

Art. 45 Cooperaziun al process da furmaziun da la voluntad da la Confederaziun

1 Ils chantuns coopereschan en il rom da la Constituziun federala a la furmaziun da la voluntad da la Confederaziun, oravant tut tar la legislaziun.

2 La Confederaziun infurmescha ils chantuns ad ura e detagliadamain davart ses projects; ella consultescha ils chantuns, sche lur interess èn pertutgads.

Art. 45 Partecipazione al processo decisionale della Confederazione

1 I Cantoni partecipano al processo decisionale della Confederazione, in particolare all’elaborazione del diritto, secondo quanto previsto dalla Costituzione federale.

2 La Confederazione informa tempestivamente e compiutamente i Cantoni sui suoi progetti; li interpella nelle questioni che toccano i loro interessi.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.