1 Ils chantuns coopereschan en il rom da la Constituziun federala a la furmaziun da la voluntad da la Confederaziun, oravant tut tar la legislaziun.
2 La Confederaziun infurmescha ils chantuns ad ura e detagliadamain davart ses projects; ella consultescha ils chantuns, sche lur interess èn pertutgads.
1 I Cantoni partecipano al processo decisionale della Confederazione, in particolare all’elaborazione del diritto, secondo quanto previsto dalla Costituzione federale.
2 La Confederazione informa tempestivamente e compiutamente i Cantoni sui suoi progetti; li interpella nelle questioni che toccano i loro interessi.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.