101 Constituziun federala da la Confederaziun svizra dals 18 d'avrigl 1999

101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999

Art. 192 Princip

1 La Constituziun federala po vegnir revedida da tut temp entiramain u parzialmain.

2 Là nua che la Constituziun federala e la legislaziun che sa basa sin ella na fixeschan betg insatge auter, succeda la revisiun sin via legislativa.

Art. 192 Principio

1 La presente Costituzione può essere riveduta in ogni tempo, interamente o parzialmente.

2 Salvo diversa disposizione della presente Costituzione e della legislazione emanata in virtù di essa, la revisione avviene in via legislativa.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.