1 La Constituziun federala po vegnir revedida da tut temp entiramain u parzialmain.
2 Là nua che la Constituziun federala e la legislaziun che sa basa sin ella na fixeschan betg insatge auter, succeda la revisiun sin via legislativa.
1 La presente Costituzione può essere riveduta in ogni tempo, interamente o parzialmente.
2 Salvo diversa disposizione della presente Costituzione e della legislazione emanata in virtù di essa, la revisione avviene in via legislativa.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.