1 La revisiun totala da la Constituziun federala po vegnir proponida dal pievel u dad in dals dus cussegls u po vegnir concludida da l’Assamblea federala.
2 Sche l’iniziativa vegn dal pievel u sch’ils dus cussegls na van betg d’accord, decida il pievel, sch’i saja da realisar ina revisiun totala.
3 Sch’il pievel accepta ina revisiun totala, vegnan domadus cussegls elegids da nov.
4 Las disposiziuns obligantas dal dretg internaziunal na dastgan betg vegnir violadas.
1 La revisione totale della Costituzione può essere proposta dal Popolo o da una delle due Camere oppure decisa dall’Assemblea federale.
2 Se la revisione totale è proposta mediante iniziativa popolare o se non vi è unanimità di vedute tra le due Camere, il Popolo decide se si debba procedere alla revisione totale.
3 Se il Popolo si pronuncia per la revisione totale, si procede alla rielezione delle due Camere.
4 Le disposizioni cogenti del diritto internazionale non possono essere violate.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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