101 Constituziun federala da la Confederaziun svizra dals 18 d'avrigl 1999

101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999

Art. 191c Independenza giudiziala

Las autoritads giudizialas èn independentas en lur activitad da giurisdicziun ed obligadas sulettamain al dretg.

Art. 191c Indipendenza del giudice

Nella loro attività giurisdizionale le autorità giudiziarie sono indipendenti e sottostanno al solo diritto.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.