1 Ils chantuns institueschan autoritads giudizialas per giuditgar dispitas dal dretg civil e dal dretg public sco er da cas penals.
2 Els pon instituir autoritads giudizialas communablas.
1 I Cantoni istituiscono autorità giudiziarie per giudicare le controversie di diritto civile e di diritto pubblico nonché le cause penali.
2 Possono istituire autorità giudiziarie intercantonali.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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