1 L’Assamblea federala decretescha disposiziuns legalas en la furma da leschas federalas u d’ordinaziuns.
2 Ils ulteriurs decrets vegnan fatgs en furma da conclus federals. In conclus federal che n’è betg suttamess al referendum è in conclus federal simpel.
1 L’Assemblea federale emana norme di diritto sotto forma di legge federale o ordinanza.
2 Gli altri atti sono emanati sotto forma di decreto federale; il decreto federale non sottostante a referendum è definito decreto federale semplice.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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