1 Ils commembers da l’Assamblea federala e dal Cussegl federal sco er la chanceliera federala u il chancelier federal na pon betg vegnir fatgs responsabels giuridicamain per lur expectoraziuns en ils cussegls ed en lur organs.
2 La lescha po prevair ulteriuras furmas d’immunitad ed extender quellas sin ulteriuras persunas.
1 I membri dell’Assemblea federale e del Consiglio federale nonché il cancelliere della Confederazione non incorrono giuridicamente in alcuna responsabilità per quanto da loro espresso nelle Camere e negli organi parlamentari.
2 La legge può prevedere altri tipi d’immunità ed estenderla ad altre persone.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.