1 Il contributo per la rinuncia a prodotti fitosanitari in campicoltura per le colture principali sulla superficie coltiva aperta è versato per ettaro e graduato in funzione delle seguenti colture:
2 Non è versato alcun contributo per:
3 La coltivazione, dalla semina al raccolto della coltura principale, deve avvenire rinunciando all’impiego di prodotti fitosanitari che contengono le sostanze chimiche di cui all’allegato 1 parte A OPF100 ad azione:
4 In deroga al capoverso 3 sono consentiti:
5 L’esigenza di cui al capoverso 3 va adempiuta per ogni coltura principale sull’insieme dell’azienda.
6 Per il frumento da foraggio il contributo è versato se la varietà di frumento coltivata è menzionata nell’elenco delle varietà di frumento da foraggio raccomandate101 di Agroscope e swiss granum.
7 I cereali per la produzione di sementi autorizzati secondo le disposizioni d’esecuzione concernenti l’ordinanza del 7 dicembre 1998102 sul materiale di moltiplicazione possono essere esclusi, su domanda, dalle esigenze di cui al capoverso 3. I gestori notificano al servizio cantonale competente le superfici e le colture principali interessate.
99 Nuovo testo giusta il n. III dell’O del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 737).
101 La lista può essere consultata su www.swissgranum.ch.
1 Les exigences formulées aux art. 3, 6 à 16h et 39 à 39h de l’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique99 doivent être remplies.
2 Les exploitants qui abandonnent l’agriculture biologique n’ont de nouveau droit aux contributions pour l’agriculture biologique que deux ans après avoir cessé cette activité.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.