Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura
Droit interne 9 Économie - Coopération technique 91 Agriculture

910.13 Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)

910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD)

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Art. 110 Trasferimento dei contributi al Cantone

1 Per il versamento dell’acconto il Cantone può richiedere all’UFAG un anticipo dell’importo seguente:

a.
il 50 per cento al massimo dell’importo dell’anno precedente, eccetto i contributi nella regione d’estivazione; o
b.
il 60 per cento al massimo dell’importo totale dei contributi, eccetto il contributo di transizione e i contributi nella regione d’estivazione.

2 Il Cantone calcola i contributi, eccetto i contributi nella regione d’estivazione e il contributo di transizione, entro il 10 ottobre. Richiede il rispettivo importo totale all’UFAG entro il 15 ottobre indicando i singoli tipi di contributi. Ulteriori rielaborazioni sono possibili fino al 20 novembre.

3 Il Cantone calcola i contributi nella regione d’estivazione e il contributo di transizione nonché i contributi risultanti da ulteriori rielaborazioni di cui al capoverso 2 entro il 20 novembre. Richiede il rispettivo importo totale all’UFAG entro il 25 novembre indicando i singoli tipi di contributi.

4 Fornisce all’UFAG entro il 31 dicembre i dati elettronici concernenti i versamenti di tutti i tipi di pagamenti diretti. I dati devono corrispondere agli importi di cui al capoverso 3.

5 L’UFAG controlla le distinte di pagamento del Cantone e gli versa l’importo totale.

Art. 109a

197 Introduit par le ch. I de l’O du 29 oct. 2014 (RO 2014 3909). Abrogé par le ch. I de l’O du 20 mai 2015, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2015 1743).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.