Diritto nazionale 8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 81 Sanità
Droit interne 8 Santé - Travail - Sécurité sociale 81 Santé

817.022.16 Ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID)

817.022.16 Ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 concernant l'information sur les denrées alimentaires (OIDAl)

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Art. 42a

1 Se la ricetta di una derrata alimentare è modificata per ridurre la quantità di zuccheri aggiunti o di sale da cucina aggiunto, è possibile informarne i consumatori se:

a.
la riduzione non è compensata con ingredienti di sapore dolce o salato;
b.
la riduzione di zuccheri aggiunti o sale da cucina aggiunto rispetto alla ricetta precedente è pari almeno al 5 per cento; e
c.
la nuova ricetta del prodotto nel suo complesso contiene meno zucchero o sale della ricetta precedente.

2 L’informazione deve soddisfare i seguenti requisiti:

a.
deve riferirsi allʼadeguamento della ricetta della derrata alimentare;
b.
deve mettere in evidenza il cambiamento di sapore «dolce» o «salato»;
c.
non può reclamizzare lʼentità della riduzione dello zucchero aggiunto o del sale da cucina aggiunto;
d.
può essere utilizzata per un anno dalla prima data di produzione dei prodotti con lʼadeguamento della ricetta;
e.
allo scadere di un anno, i prodotti con questa informazione possono essere consegnati ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.

3 L’informazione non è ammessa sulle bevande con un tenore alcolico superiore all’1,2 per cento in volume.

41 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2337).

Art. 43

1 L’OSAV adapte les annexes selon l’évolution des connaissances scientifiques et techniques et des législations des principaux partenaires commerciaux de la Suisse.

2 Il peut édicter des dispositions transitoires.

3 Lors de l’adaptation des annexes 13 et 14, il tient compte du registre communautaire selon l’art. 20 du règlement (CE) no 1924/200647.

47 Règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires, JO L 404 du 30.12.2006, p. 9; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 1047/2012, JO L 310 du 9.11.2012, p. 36.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.