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817.022.16 Ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID)

817.022.16 Ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 concernant l'information sur les denrées alimentaires (OIDAl)

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Art. 15 Indicazione del Paese di produzione

1 Una derrata alimentare è considerata prodotta in un Paese se è stata:

a.
fabbricata interamente in tale Paese; oppure
b.
sufficientemente elaborata o trasformata in tale Paese.

2 Sono considerati interamente fabbricati in un Paese:

a.
i prodotti minerali estratti dal suolo di tale Paese;
b.
i prodotti vegetali raccolti in tale Paese;
c.
la carne di animali allevati in tale Paese, il cui ingrasso è avvenuto principalmente in tale Paese o che hanno trascorso la maggior parte della loro esistenza in tale Paese;
d.
i prodotti provenienti da animali vivi allevati in tale Paese;
e.
i prodotti della caccia e della pesca catturati in tale Paese;
f.
le derrate alimentari fabbricate in tale Paese esclusivamente con prodotti di cui alle lettere a–e.

3 Una derrata alimentare è considerata sufficientemente elaborata o trasformata in un determinato Paese se ha ottenuto le sue proprietà caratteristiche o una nuova denominazione specifica in tale Paese.

4 Per le derrate alimentari trasformate, in alternativa al Paese di produzione può essere indicata una regione geografica più ampia, quale «UE» o «Sudamerica». Per quanto riguarda l’indicazione del Paese di produzione, le miscele di prodotti tagliati e le miscele di miele sono considerate derrate alimentari trasformate.

5 Per i prodotti della pesca catturati in mare, al posto del Paese di produzione deve essere indicata la zona di pesca secondo l’allegato 4.

6 È consentito rinunciare all’indicazione del Paese di produzione, se questo risulta dalla denominazione specifica o dall’indirizzo secondo l’articolo 3 capoverso 1 lettera g. Nell’indirizzo devono figurare almeno il Paese, il numero postale d’avviamento e la località.

7 Lʼindicazione del Paese di produzione può essere abbreviata qualora sia utilizzata unʼabbreviazione conforme al codice ISO-2 secondo lʼelenco dei Paesi per la statistica del commercio estero nella tariffa dʼuso nella versione del 1° gennaio 201925. Sono ammesse abbreviazioni solo per i Paesi riconosciuti dalla Svizzera.26

25 La tariffa d’uso è consultabile o ottenibile gratuitamente presso la Direzione generale delle dogane, Monbijoustrasse 40, 3003 Berna.

26 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2337).

Art. 16 Indication de la provenance des ingrédients

1 La provenance du produit de base, au sens de l’art. 15, al. 2, qui sert d’ingrédient pour la fabrication de denrées alimentaires, doit être indiquée dans les cas suivants:

a.
la part de cet ingrédient dans le produit représente 50 % ou plus de sa masse, et
b.
la présentation du produit suggère une provenance qui n’est pas conforme à la vérité.

2 Si un ingrédient à déclarer en vertu de l’al. 1 provient de différents pays, il faut indiquer les différents pays de provenance.

3 Par dérogation à l’al. 1, let. a, la provenance de l’animal dont sont issus les ingrédients d’origine animale mentionnés à l’art. 1 ODAlAn28 doit déjà être déclarée si la part de ceux-ci dans le produit fini est de 20 % ou plus de sa masse.29

4 La provenance des ingrédients doit être indiquée dans la liste des ingrédients ou dans le même champ visuel que cette liste.

28 RS 817.022.108

29 Erratum du 12 juin 2018 (RO 2018 2317).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.