Diritto nazionale 7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni 78 Poste e telecomunicazioni
Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 78 Postes et télécommunications

784.101.1 Ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST)

784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST)

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Art. 90 Prestazioni

1 I fornitori di servizi di telecomunicazione possono essere chiamati a mettere a disposizione i seguenti servizi di telecomunicazione a sostegno degli organi di cui all’articolo 47 capoverso 1 LTC:

a.
servizio di trasmissione voce e dati via reti fisse e mobili;
b.
servizio di allarme della popolazione e possibilità di comunicare sull’evento.

2 Devono poter fornire questi servizi in tutta la Svizzera e se necessario in via prioritaria rispetto al restante traffico civile delle telecomunicazioni. L’integrità dei dati, la larghezza di banda e la disponibilità dei servizi devono essere garantite nella misura necessaria.

3 Gli organi autorizzati possono richiedere solo servizi e funzionalità conformi alle norme standardizzate a livello internazionale e per i quali esiste una regolamentazione armonizzata dell’utilizzazione delle frequenze di radiocomunicazione.

4 I fornitori sono tenuti a mettere a disposizione locali e impianti e a tollerare lo svolgimento di esercizi in vista di e in caso di situazioni particolari e straordinarie.

5 Su richiesta degli organi autorizzati, l’UFCOM designa i numeri per i quali deve essere garantito il servizio di localizzazione delle chiamate. Per tali numeri gli organi hanno accesso al servizio di cui all’articolo 29b.

139 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6183).

Art. 91

136 Abrogé par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 6183).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.