1 I fornitori di servizi di telecomunicazione possono essere chiamati a mettere a disposizione i seguenti servizi di telecomunicazione a sostegno degli organi di cui all’articolo 47 capoverso 1 LTC:
2 Devono poter fornire questi servizi in tutta la Svizzera e se necessario in via prioritaria rispetto al restante traffico civile delle telecomunicazioni. L’integrità dei dati, la larghezza di banda e la disponibilità dei servizi devono essere garantite nella misura necessaria.
3 Gli organi autorizzati possono richiedere solo servizi e funzionalità conformi alle norme standardizzate a livello internazionale e per i quali esiste una regolamentazione armonizzata dell’utilizzazione delle frequenze di radiocomunicazione.
4 I fornitori sono tenuti a mettere a disposizione locali e impianti e a tollerare lo svolgimento di esercizi in vista di e in caso di situazioni particolari e straordinarie.
5 Su richiesta degli organi autorizzati, l’UFCOM designa i numeri per i quali deve essere garantito il servizio di localizzazione delle chiamate. Per tali numeri gli organi hanno accesso al servizio di cui all’articolo 29b.
139 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6183).
136 Abrogé par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 6183).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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