1 Le informazioni relative alle trattative concernenti l’accesso sono confidenziali. Non possono essere trasmesse ad altre unità aziendali, a filiali, a partner commerciali o a terzi.
2 Le informazioni sui clienti ricevute dai fornitori nel quadro della realizzazione di un rapporto concernente l’accesso possono essere utilizzate solo nell’ambito dell’accesso e per allestire la fattura.
3 L’indicazione che un cliente ha scelto liberamente un fornitore per le sue comunicazioni nazionali e internazionali, che ha soppresso questa scelta o che ha portato il numero presso un altro fornitore può essere utilizzata a condizione che:
4 L’obbligo di confidenzialità di cui ai capoversi 1 e 2 non si applica né alla ComCom né all’UFCOM.
1 Le fournisseur désireux de conclure un accord en matière d’accès peut notifier par écrit à l’OFCOM, à des fins de preuve, l’ouverture ou la reprise des négociations.
2 Pour les modifications du contrat, les négociations sont présumées avoir commencé avec le dépôt de l’offre.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.