1 I fornitori di servizi di telecomunicazione garantiscono ai loro clienti la possibilità di bloccare l’accesso a tutti i numeri del tipo 0900, 0901 o 0906, singolarmente per ogni tipo.82
2 I fornitori di servizi di telecomunicazione che offrono l’accesso ai numeri brevi per servizi SMS e MMS (art. 15a–15f ORAT83) consentono ai loro clienti di bloccare l’accesso a tutti i servizi SMS e MMS o soltanto a quelli a carattere erotico o pornografico. Questa possibilità deve comprendere il blocco della ricezione di questi servizi SMS e MMS.84
3 I fornitori di servizi di telecomunicazione riservano ai loro clienti la possibilità di bloccare l’accesso a tutti i servizi a valore aggiunto di cui all’articolo 35 capoverso 2 o solo a quelli a carattere erotico o pornografico.
4 Ai clienti va data la possibilità di attivare e disattivare i servizi bloccati, in qualsiasi momento in modo semplice e gratuito. Questo non vale per i clienti di cui all’articolo 38 capoverso 4 terzo periodo e all’articolo 41.
5 I fornitori di servizi di telecomunicazione di cui ai capoversi 1, 2 e 3 segnalano ai loro clienti la possibilità di bloccare i servizi a valore aggiunto al momento in cui concludono il contratto e, in seguito, almeno una volta all’anno.
82 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2020 6183).
84 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4161).
1 Les fournisseurs de services de télécommunication bloquent l’accès aux services à valeur ajoutée aussi longtemps que le client ou l’utilisateur principal est âgé de moins de 16 ans, pour autant qu’ils aient connaissance de cette information.
2 L’accès aux services mentionnés aux art. 25 à 34 ORAT84 doit rester garanti.
3 Les fournisseurs ne débloquent l’accès qu’avec le consentement d’un représentant légalement habilité.
4 Ils ne débloquent pas l’accès aux services suivants:
5 Pour déterminer s’il y a lieu de bloquer l’accès à des services à valeur ajoutée, les fournisseurs de services de télécommunication mobiles:
83 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 6183).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.