Diritto nazionale 7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni 78 Poste e telecomunicazioni
Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 78 Postes et télécommunications

784.101.1 Ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST)

784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST)

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Art. 10e Misurazione della qualità dei servizi di accesso a Internet e informazione al pubblico

1 I fornitori di servizi di telecomunicazione devono:

a.
misurare autonomamente la qualità dei servizi di accesso a Internet fissi e mobili da loro forniti, per quanto abbiano accesso agli apparecchi utilizzati per la misurazione;
b.
consentire ai loro clienti di misurare la qualità del proprio accesso a Internet fisso o mobile, per quanto questi ultimi abbiano accesso agli apparecchi utilizzati per la misurazione;
c.
consolidare i risultati e informare sia i loro clienti che il pubblico sulla qualità dei servizi di accesso a Internet.

2 Per ciascuno dei servizi offerti devono almeno:

a.
misurare e pubblicare la velocità effettiva di trasmissione dei dati, la latenza, e per i collegamenti di radiocomunicazione mobile la potenza del segnale;
b.
misurare e pubblicare la velocità di trasmissione dei dati stipulata per contratto, le variazioni nella latenza e la perdita di pacchetti di dati durante la trasmissione.25

3 Le informazioni sulla qualità devono consentire confronti tra le offerte dei vari fornitori. Devono essere pubblicate sotto forma di carte geografiche.

4 L’obbligo di misurazione e pubblicazione vale, per gli accessi fissi a Internet, per tutti i fornitori con almeno 300 000 clienti. Per gli accessi mobili a Internet, vale per tutti i fornitori con almeno 300 000 clienti e una concessione di radiocomunicazione mobile.

5 Nelle prescrizioni tecniche e amministrative l’UFCOM disciplina come i fornitori devono misurare i criteri di qualità e pubblicare i risultati.

6 Le informazioni ai sensi del presente articolo devono essere pubblicate su un sito Internet liberamente accessibile. L’UFCOM può prevedere che le pubblicazioni debbano essere effettuate sullo stesso sito Internet.

24 Introdotto dal n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6183).

25 Nuovo testo giusta dal n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6183). Il tenore del cpv. 2 lett. a deve essere pubblicate soltanto il 1° gen. 2022 (RU 2020 6183).

Art. 10f Internet ouvert

1 Chaque fournisseur d’accès à Internet peut transmettre des informations différemment au sens de l’art. 12e, al. 2, let. a, LTC si cela est nécessaire pour respecter une disposition légale ou la décision d’un tribunal qui le lie juridiquement.

2 La demande du client au fournisseur au sens de l’art. 12e, al. 2, let. c, LTC ne doit pas faire l’objet d’une offre que le client accepte sur la base des conditions générales ou sur la base d’une offre standard.

25 Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6183).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.