Diritto nazionale 7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni 73 Energia
Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 73 Énergie

730.03 Ordinanza del 1° novembre 2017 sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (Ordinanza sulla promozione dell'energia, OPEn)

730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR)

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Art. 98 Pubblicazione

1 In merito alla rimunerazione per l’immissione in rete di elettricità, l’UFE pubblica i seguenti dati nel caso di impianti con una potenza superiore ai 30 kW:

a.
il nome o la ditta del gestore e l’ubicazione dell’impianto;
b.
i vettori energetici impiegati;
c.
la categoria e la tipologia degli impianti;
d.72
l’ammontare della rimunerazione;
e.
la data della domanda;
f.
la data di messa in esercizio;
g.
la quantità di energia rimunerata;
h.
il periodo di rimunerazione.

2 Nel caso di impianti con una potenza inferiore ai 30 kW, la pubblicazione concernente la rimunerazione per l’immissione in rete di elettricità secondo il capoverso 1 viene effettuata in chiave anonima.

3 Riguardo alle rimunerazioni uniche e ai contributi d’investimento, l’UFE pubblica per ogni tecnologia di produzione:

a.
il numero dei destinatari del contributo d’investimento;
b.
il totale dei contributi d’investimento;
c.
l’ammontare medio dei contributi d’investimento in rapporto ai costi d’investimento computabili medi;
d.
l’ammontare medio dei contributi d’investimento in rapporto alla produzione supplementare media.

4 Riguardo al premio di mercato per gli impianti idroelettrici di grandi dimensioni esso pubblica:

a.
il numero dei destinatari del premio di mercato;
b.
il totale dei premi di mercato;
c.
il numero di impianti e l’intera quantità d’elettricità per la quale viene erogato il premio di mercato;
d.
l’intera quantità e il prezzo medio dell’elettricità proveniente dalle grandi centrali idroelettriche venduta a titolo di servizio universale in relazione con il premio di mercato.

5 In merito ai contributi alle spese d’esercizio esso pubblica i seguenti dati:

a.
il nome o la ditta del gestore e l’ubicazione dell’impianto;
b.
la categoria e la tipologia degli impianti;
c.
l’ammontare del contributo alle spese d’esercizio;
d.
la quantità di energia rimunerata.73

6 Nel caso di impianti con una potenza inferiore ai 30 kW, la pubblicazione concernente i contributi alle spese d’esercizio secondo il capoverso 5 viene effettuata in chiave anonima.74

72 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 923).

73 Introdotto dal n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 771).

74 Introdotto dal n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 771).

Art. 99 Renseignements

1 L’organe d’exécution ou l’OFEN communique des renseignements:

a.
aux requérants, sur la position qu’occupe leur projet sur la liste d’attente;
b.
aux cantons, sur l’ensemble des projets et des installations situés sur leur territoire;
c.
aux communes, sur l’ensemble des installations en exploitation situées sur leur territoire.

2 Les cantons et les communes traitent les données reçues de manière confidentielle. Ils ne sont notamment pas autorisés à s’en servir pour planifier des installations devant être réalisées:

a.
par eux-mêmes;
b.
par l’un de leurs établissements, ou
c.
par une société à laquelle ils participent.

3 Les dispositions sur le principe de la transparence et les dispositions sur la protection des données liant les organes fédéraux s’appliquent aux renseignements individuels.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.