1 In merito alla rimunerazione per l’immissione in rete di elettricità, l’UFE pubblica i seguenti dati nel caso di impianti con una potenza superiore ai 30 kW:
2 Nel caso di impianti con una potenza inferiore ai 30 kW, la pubblicazione concernente la rimunerazione per l’immissione in rete di elettricità secondo il capoverso 1 viene effettuata in chiave anonima.
3 Riguardo alle rimunerazioni uniche e ai contributi d’investimento, l’UFE pubblica per ogni tecnologia di produzione:
4 Riguardo al premio di mercato per gli impianti idroelettrici di grandi dimensioni esso pubblica:
5 In merito ai contributi alle spese d’esercizio esso pubblica i seguenti dati:
6 Nel caso di impianti con una potenza inferiore ai 30 kW, la pubblicazione concernente i contributi alle spese d’esercizio secondo il capoverso 5 viene effettuata in chiave anonima.74
72 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 923).
73 Introdotto dal n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 771).
74 Introdotto dal n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 771).
1 L’organe d’exécution ou l’OFEN communique des renseignements:
2 Les cantons et les communes traitent les données reçues de manière confidentielle. Ils ne sont notamment pas autorisés à s’en servir pour planifier des installations devant être réalisées:
3 Les dispositions sur le principe de la transparence et les dispositions sur la protection des données liant les organes fédéraux s’appliquent aux renseignements individuels.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.