1 L’organo d’esecuzione versa trimestralmente il contributo alle spese d’esercizio.
2 Se per i versamenti di cui al capoverso 1 le risorse finanziarie non sono sufficienti, l’organo d’esecuzione versa la rimunerazione pro rata nel corso dell’anno. Il saldo lo versa nel corso dell’anno successivo.
3 Esso esige dal gestore la restituzione, senza interessi, degli importi versati in eccesso in rapporto all’effettiva produzione. Esso può anche computare tali importi nel periodo di pagamento successivo.
4 Se il prezzo di mercato di riferimento è superiore all’importo del contributo, esso fattura ai gestori trimestralmente la parte eccedente.
Les exigences minimales sont définies à l’annexe 5.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.