1 Il contributo d’investimento è versato in più tranche.
2 L’UFE stabilisce nel singolo caso la data per il versamento delle singole tranche e l’ammontare dei contributi da versare per tranche nella garanzia di principio di cui all’articolo 87e (piano di pagamento).
3 La prima tranche non può essere versata prima dell’inizio dei lavori.
4 L’ultima tranche può essere versata soltanto dopo la determinazione definitiva del contributo d’investimento. Fino a quel momento può essere versato al massimo l’80 per cento dell’importo massimo determinato nella garanzia di principio di cui all’articolo 87e.
Les coûts d’investissement visés à l’art. 61 sont imputables.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.