1. L’autorità doganale competente o l’ufficio doganale che, in occasione di uno
degli esami o di una delle revisioni indicati negli articoli 5, 6 e 8, costata che il battello non è più conforme alle disposizioni dell’allegato 2, impartisce al proprietario o al conduttore un termine per conformarvisi e ne fa menzione sul libretto di chiusura doganale. Durante questo termine, il battello non può effettuare trasporti sotto chiusura doganale.
2. Se, nel termine stabilito, l’ingiunzione non è adempiuta, il certificato e il libretto di chiusura doganale sono ritirati e trasmessi all’autorità che li ha rilasciati, indicando i motivi del ritiro.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.