1. Prima della scadenza di un termine di dieci anni da uno degli esami indicati negli articoli 3 e 5, il battello deve essere presentato a una competente autorità doganale per una revisione generale.
2. Detta autorità, se accerta che il battello è sempre conforme alle prescrizioni dell’allegato 2, proroga la validità del certificato per un nuovo termine di dieci anni, e così di seguito.
L’autorità doganale che ha rilasciato il certificato deve essere informata di queste proroghe.
3. I battelli, il cui certificato è perento, sono eccezionalmente ammessi a effettuare ancora il trasporto sotto chiusura doganale, qualora un ufficio doganale accerti che i loro dispositivi di chiusura sono sufficienti. Questo accertamento è iscritto nel
libretto di chiusura doganale.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.