1. Un battello che ha subito trasformazioni concernenti la stiva o i dispositivi di chiusura deve essere presentato, per un nuovo esame, alla competente autorità doganale, nelle condizioni previste all’articolo 2. Il risultato di questo esame è oggetto di un attestato complementare inserito nel certificato e rilasciato nelle stesse condizioni. L’attestato è portato a conoscenza dell’autorità che ha rilasciato il certificato.
2. Le sezioni, i piani, gli schizzi e la descrizione, indicati nell’articolo 2 possono
essere limitati, in tal caso, alle parti del battello o dei dispositivi di chiusura che hanno subìto trasformazioni.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.