1. Le disposizioni del presente regolamento e dell’allegato 2 sono applicabili per analogia ai battelli di mare che adempiono, inoltre, le condizioni stabilite nell’articolo 16 dell’allegato 2.
2. Per i battelli di mare che non navigano regolarmente sul Reno e che non sono provvisti del certificato menzionato nell’articolo 1 del presente regolamento, la
chiusura doganale della stiva può essere permessa per un solo viaggio, se un ufficio doganale riconosce che i dispositivi di chiusura della stiva sono sufficienti e ne conferisce attestazione scritta al capitano del battello.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.