1 La protezione dei beni culturali comprende la loro tutela ai sensi dell’articolo 5 del Secondo Protocollo e il loro rispetto ai sensi dell’articolo 6 del Secondo Protocollo.
2 Le autorità competenti adottano tutte le misure di protezione civili di carattere materiale od organizzativo atte a prevenire o attenuare gli effetti dannosi, sui beni culturali, di un conflitto armato, una catastrofe o una situazione d’emergenza.
1 La protection des biens culturels comprend leur sauvegarde et leur respect au sens des art. 5 et 6 du deuxième protocole.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.