1 La BLEs emana le istruzioni necessarie per l’esecuzione della presente ordinanza.
2 Se dette istruzioni hanno ripercussioni sulla circolazione civile, la BLEs richiede il previo consenso dell’USTRA.
164 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6015).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.